Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. 

In particolare il Decreto Rilancio prevede la detrazione fiscale al 110% per i seguenti interventi denominati "TRAINANTI":

  • Isolamento Termico che interessano l'involucro (cappotto) dell'edificio che abbiano un incidenza pari o superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • Sostituzione Impianti Climatizzazione Invernale esistenti con soluzioni centralizzate idonee al riscaldamento, al raffrescamento e alla fornitura di acqua calda sanitaria. Queste possono essere a condensazione, purché di classe energetica A, a pompa di calore, ibridi o geotermiche, inoltre possono essere abbinate all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • Interventi Antisismici per abitazioni ed edifici produttivi in zona sismica 1,2 o3.

E' possibile usufruire del bonus 110% anche per gli interventi denominati "TRAINATI" se realizzati congiuntamente con uno degli interventi sopra indicati:

  • Interventi di efficientamento energetico (sostituzione di infissi- portoni d'ingresso purchè delimitano la zona riscaldata, pannelli solari per acqua calda sanitaria
  • Installazione di Impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • installazione di Infrastrutture per la Ricarica di Veicoli Elettrici.

Il Bonus è stato esteso anche alle seconde case Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare  Guida - pdf

I BENEFICIARI - Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP).
  • Onlus e associazioni di volontariato associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori su immobili adibiti a spogliatoi.
  • I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

LIMITI DI SPESA :

  •  Per l’isolamento termico delle superfici esterne degli edifici, per i seguenti tetti di spesa:

                - fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente;

                - fino a 40.000 euro, per unità immobiliari presenti nell'edificio, fino a un massimo di otto unità immobiliari;

                - fino a 30.000 euro per tutte le unità in edifici con più di otto unità immobiliari.

  •  Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda all’interno dei condomini, per i seguenti tetti di spesa:

             - fino a 20.000 euro per singola unità immobiliare, per condomini con  massimo di otto unità;

             - fino a 15.000 euro per singola unità immobiliare per condomini con più di otto unità.

             - fino a 30.000 euro per gli edifici unifamiliari, o inseriti in unità immobiliari purché con accesso autonomo.

SISMABONUS fino ad euro 96.000 euro per unità abitativa purché in zona sismica 1,2 e 3.

Per maggiori dettagli consulta la guida  dell'Agenzia delle Entrate Guida - pdf

 

Per approfondire i dettagli leggi: